Piacenza: nuovo tentativo di criminalizzare lo sciopero equiparandolo a “manifestazione non autorizzata”

La Questura di Piacenza, su incarico della Procura della Repubblica, ha aperto una indagine contro un compagno militante nel SI Cobas, accusato del “reato di cui all’art. 18, co 1° R.D. 773/1931, perché nella mattina del 19.09.2013 promuoveva una manifestazione del sindacato SI COBAS nei pressi dello stabilimento TRACONF S.r.l. … in Piacenza…. in assenza del preventivo avviso da inviare almeno tre giorni prima al Questore di Piacenza”.

La “manifestazione” in questione era un normale sciopero per problemi aziendali, in primis l’estromissione di tre lavoratori iscritti al SI COBAS, di cui due dei tre delegati, lasciati a casa da settimane senza salario e senza alcuna motivazione.
La sera prima era stato regolarmente proclamato lo stato di agitazione.
A dare una mano si erano presentati anche alcuni lavoratori SI COBAS della vicina Ikea.
Pur al corrente dei motivi dello sciopero, Questura e Procura si sono ben guardati dal sanzionare il reato di comportamento antisindacale della cooperativa e del committente Traconf, trovando invece un reato nello sciopero per opporsi a tale comportamento.

Con l’applicazione di questo articolo della legge fascista di pubblica sicurezza (riportiamo sotto l’articolo, che aveva lo scopo di reprimere manifestazioni degli oppositori del fascismo) si tenta di equiparare lo sciopero con picchetto o anche solo capannello ai cancelli a una “riunione in luogo pubblico” o “manifestazione”, per imporre il preavviso di tre giorni alla questura, il che vanificherebbe buona parte dell’efficacia dello sciopero stesso.
Il diritto di sciopero, nonostante sia sancito dalla Costituzione e dalle leggi, è sotto un crescente attacco da parte degli organi dello Stato. La Procura e la Questura di Piacenza non è nuova a queste iniziative antioperaie. L’anno scorso ha bersagliato di denunce i partecipanti alla lotta all’Ikea e dato il foglio di via per 3 anni a un solidale e al coordinatore del SI COBAS Aldo Milani, accusato di aver diretto la lotta dei lavoratori delle cooperative Ikea (conclusasi con la riammissione degli operai espulsi perché avevano fatto sciopero e la successiva adesione della maggioranza dei lavoratori Ikea al SI COBAS). Altre centinaia di denunce sono piovute a Bologna sui partecipanti alla lotta contro i licenziamenti alla Granarolo.
Ora il tentativo è quello di criminalizzare lo sciopero in quanto tale, e la partecipazione solidale di lavoratori a uno sciopero di altri lavoratori.
Questo tentativo va respinto sul terreno legale, ma soprattutto nella pratica dello sciopero stesso senza soggiacere a queste intimidazioni.

Comunisti per l’Organizzazione di Classe

Regio Decreto 773/1931
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA’ PUBBLICA

CAPO I
DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18 – (Art. 17, T.U. 1926)
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103 (lire 200.000) [1] a euro 413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 (lire 400.000) [1] a euro 413 (800.000) [1] . Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

(2) Importo elevato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689

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